Invia una segnalazione con la massima riservatezza

WHISTLEBLOWING POLICY

Policy whistleblowing (Regolamento)

Gestione delle segnalazioni e protezione del segnalante

1. Oggetto

Scopo della presente procedura è quello di fornire uno strumento che indichi in maniera chiara e trasparente quali siano le irregolarità o gli eventuali illeciti che si possono segnalare, fornendo informazioni su oggetto, contenuti, modalità di trasmissione, destinatari e le modalità di trasmissione delle segnalazioni, e delle forme di tutela che vengono offerte secondo la legge al segnalante.

2. Definizioni

Il presente Glossario è relativo a tutti i casi in cui è applicabile la disciplina a norma del D.Lgs. 24/2023 ex art. 2 ma le definizioni vanno lette all’interno del contesto di UNSIDER come meglio specificato nella presente procedura.

Si intendono per:

violazioni: comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato e che consistono in:

  • illeciti amministrativi, contabili, civili o penali che non rientrano nei numeri 3), 4), 5) e 6);
  • condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti, che non rientrano nei numeri 3), 4), 5) e 6);
  • illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nell'allegato al presente decreto ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nell'allegato al presente decreto, relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
  • atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea specificati nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea;
  • atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle associazioni o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle associazioni;
  • atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati nei numeri 3), 4) e 5);

informazioni sulle violazioni: informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nell'organizzazione con cui la persona segnalante o colui che sporge denuncia all'autorità giudiziaria o contabile intrattiene un rapporto giuridico ai sensi dell'articolo 3, comma 1 o 2, nonché gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni;

segnalazione o segnalare: la comunicazione scritta od orale di informazioni sulle violazioni;

segnalazione interna: la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione interna di cui all'articolo 4;

segnalazione esterna: la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione esterna di cui all'articolo 7;

divulgazione pubblica o divulgare pubblicamente: rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone;

persona segnalante o whistleblower: la persona fisica che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo. Il contesto lavorativo dovrebbe di per sé rappresentare una occasione di ascolto e di confronto tra le persone ai vari livelli gerarchico funzionali tali per cui la segnalazione dovrebbe rappresentare un momento successivo a quello del confronto ai livelli sopra indicati;

facilitatore: una persona fisica che assiste una persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;

contesto lavorativo: le attività lavorative o professionali, presenti o passate, svolte nell'ambito dei rapporti di cui all'articolo 3, commi 3 o 4, attraverso le quali, indipendentemente dalla natura di tali attività, una persona acquisisce informazioni sulle violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire ritorsioni in caso di segnalazione o di divulgazione pubblica o di denuncia all'autorità giudiziaria o contabile;

persona coinvolta: la persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione interna o esterna ovvero nella divulgazione pubblica come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata o divulgata pubblicamente;

ritorsione: qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto;

seguito: l'azione intrapresa dal soggetto cui è affidata la gestione del canale di segnalazione per valutare la sussistenza dei fatti segnalati, l'esito delle indagini e le eventuali misure adottate;

riscontro: comunicazione alla persona segnalante di informazioni relative al seguito che viene dato o che si intende dare alla segnalazione;

soggetti del settore pubblico: le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza o regolazione, gli enti pubblici economici, gli organismi di diritto pubblico di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, i concessionari di pubblico servizio, le associazioni a controllo pubblico e le associazioni in house, così come definite, rispettivamente, dall'articolo 2, comma 1, lettere m) e o), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, anche se quotate;

soggetti del settore privato: soggetti, diversi da quelli rientranti nella definizione di soggetti del settore pubblico, i quali:

  • hanno impiegato, nell'ultimo anno, la media di almeno cinquanta lavoratori subordinati con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato;
  • rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione di cui alle parti I.B e II dell'allegato, anche se nell'ultimo anno non hanno raggiunto la media di lavoratori subordinati di cui al numero 1);
  • sono diversi dai soggetti di cui al numero 2), rientrano nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e adottano modelli di organizzazione e gestione ivi previsti, anche se nell'ultimo anno non hanno raggiunto la media di lavoratori subordinati di cui al numero 1).

whistleblowing: termine con cui si individuano le attività di regolamentazione comprese le procedure atte a gestire la protezione e la tutela del Segnalante.

3. La normativa vigente

Il Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24, recepisce a livello nazionale la disciplina di matrice europea, di cui alla Direttiva UE 2019/1037 nel settore privato che era già intervenuta a normare tale argomento con la L. 179/2017 che è da intendersi superata a decorrere dal 15 luglio 2023.

Il Decreto di recepimento, in un’ottica di coordinamento con la disciplina della responsabilità da reato degli enti, ha previsto una modifica dell’art. 6, comma 2-bis del D.lgs. 231/01, sostituito dal seguente: “2-bis. I modelli di cui comma 1, lettera a), prevedono i canali di segnalazione interna, il divieto di ritorsione e il sistema disciplinare, adottato ai sensi del comma 2, lettera e), di cui al decreto legislativo attuativo della direttiva (UE) 1937/2019 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019”.

Sicché la disciplina di cui alla Direttiva è, a partire dall’entrata in vigore della norma di recepimento prevista a decorrere dal 15.07.2023, applicabile agli enti dotati di un Modello organizzativo 231, e ciò a prescindere dal numero di dipendenti impiegati dalla persona giuridica.

4. Cosa si può segnalare

UNSIDER rientra nei soggetti del settore privato come definiti dall’art. 2 comma 1) lettera q) punto 3) (vedere glossario punto q.3)

Non avendo raggiunto le 50 unità lavorative (in media nell’anno precedente), risultano applicabili per UNSIDER le sole previsioni dell’art. 2 comma 1) lettera a) punto 2) ovvero: “condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti”.

Si precisa inoltre che UNSIDER non rientra nei settori cosiddetti “sensibili” così come definiti negli allegati parti I.B e II del D.Lgs. 24/2023.

5. Cosa non si può segnalare

Specificatamente per gli enti privati secondo le disposizioni dell’art. 1 comma 2 lettera a) le segnalazioni non si applicano “alle contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante … che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro … , ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro…con le figure gerarchicamente sovraordinate”.

Inoltre le segnalazioni non si applicano a casi di “mobbing”, ovvero un insieme di presunti comportamenti aggressivi e persecutori posti in essere sul luogo di lavoro, al fine di colpire ed emarginare la persona che ne è vittima.

6. I soggetti abilitati ad effettuare una segnalazione

Secondo quanto previsto dal D.Lgs. 24/2023, per quanto afferisce al settore privato, sono abilitati ad inoltrare segnalazioni tramite il Canale Interno all’uopo predisposto da UNSIDER, a norma dell’art. 3 comma 3):

  • i lavoratori subordinati di soggetti del settore privato;
  • i lavoratori autonomi;
  • i lavoratori o i collaboratori che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi;
  • i liberi professionisti e i consulenti;
  • i volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti;
  • gli associati e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto.

La tutela delle persone segnalanti di cui al comma 3 si applica anche qualora la segnalazione, la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o la divulgazione pubblica di informazioni avvenga nei seguenti casi:

  • quando il rapporto giuridico di cui al comma 3 non e’ ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
  • durante il periodo di prova;
  • successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

Le misure di protezione si applicano anche:

  • ai facilitatori;
  • alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante, di colui che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
  • ai colleghi di lavoro della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
  • agli enti di proprietà della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o che ha effettuato una divulgazione pubblica o per i quali le stesse persone lavorano, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.

7. Il contenuto della segnalazione

La segnalazione deve contenere:

  • chiara ed esaustiva descrizione del fatto o dei fatti (obbligatorio);
  • il luogo in cui è stato commesso (se conosciuto);
  • il periodo o il giorno, ora di commissione (se conosciuto);
  • la persona o le persone (cognome e nome) con le relative qualifiche di servizio che hanno posto in essere i fatti oggetto di segnalazione (se conosciuto);
  • altre persone presenti ai fatti;
  • documenti che possano provare quanto asserito dal segnalante (se disponibili);
  • qualsiasi altra informazione o documento utile.

Le misure di protezione del segnalante prevedono che: “al momento della segnalazione …, la persona segnalante … aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate, … fossero vere e rientrassero nell'ambito oggettivo di cui all'articolo 1 (del D.Lgs. 24/2023)”.

8. Il canale interno di segnalazione

A norma dell’art. 4 del D.Lgs. 24/2023, UNSIDER ha istituito il canale di segnalazione interno affidando all’Organismo di Vigilanza la gestione di detto canale. I riferimenti dell’OdV sono indicati nella presente procedura e sul sito internet.

Al Soggetto delegato a ricevere le segnalazioni è attribuito un idoneo budget di spesa che coincide con il budget messo a disposizione dell’OdV.

Per UNSIDER non si applica il canale di segnalazione esterno e la divulgazione pubblica.

9. Inoltro della segnalazione

Le segnalazioni sono effettuate in via preferenziale per garantire la riservatezza all’interno del canale informatico criptato oppure in forma scritta, anche con altre modalità informatiche, o in forma orale. Le segnalazioni interne in forma orale sono effettuate attraverso linee telefoniche o, su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto, che dovrà svolgersi in un tempo “ragionevole” (in ogni caso non oltre 21 giorni dall’inoltro della richiesta).

La richiesta di incontro può essere effettuata dal soggetto interessato in via preferenziale per garantire la riservatezza all’interno del canale informatico criptato oppure tramite invio di una email all’indirizzo organismo.di.vigilanza@unsider.it. Il responsabile che raccoglie la segnalazione procede a redigere un verbale, nel quale confluiscono le informazioni essenziali fornite dal segnalante. Detto verbale deve essere conservato in modo da garantire la riservatezza dell’autore della segnalazione ed è fatto divieto della diffusione dei contenuti ivi annotati.

UNSIDER, al fine di tutelare la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione, ha istituito uno strumento di raccolta facendo ricorso a strumenti di crittografia, così come previsto nel modello di organizzazione e di gestione.

L’OdV assume la qualifica di Autorizzato ai fini privacy della gestione del Canale Interno di segnalazione.

L’OdV conserva la facoltà di adottare una propria procedura interna, atta a regolare gli adempimenti correlati, sempre garantendo il rispetto dei presidi previsti all’interno della presente Procedura a tutela del segnalante.

UNSIDER dispone che le segnalazioni eventualmente pervenute tramite canali differenti rispetto al Canale Interno predisposto ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. n. 24/2023 verranno processate nel merito e che UNSIDER riconoscerà, in ogni caso, le tutele previste dal Decreto in favore dell’autore della segnalazione, sia per quanto afferisce al rispetto dei diritti alla privacy ed alla riservatezza, sia per quanto riguarda i divieti di discriminazione e di azioni ritorsive in suo danno. Ad ogni modo, qualora le segnalazioni formalizzate tramite canali non regolamentati dovessero pervenire a soggetti diversi rispetto al Responsabile del Canale Interno, questi sono chiamati a condividerne il contenuto con il medesimo Responsabile e, successivamente, a cancellare senza ritardo ogni dato sensibile raccolto tramite il canale non convenzionale e rimasto nella loro disponibilità. Sarà premura del Responsabile del Canale Interno di segnalazione accertare che i dati transitati siano poi conservati in conformità con quanto previsto dal D.Lgs. 24/2023,e dal D.Lgs. 196/2003 e dal GDPR.

10. Comunicazione

UNSIDER provvede a fornire adeguata informazione e formazione al personale in merito alla implementazione dei Canali Interni di segnalazione, e dà agli stessi adeguata diffusione nell’ambiente lavorativo.

UNSIDER provvede anche alla pubblicazione delle inerenti informazioni presso il proprio sito internet istituzionale www.unsider.it nella sezione dedicata nonché nella pagina predisposta per le segnalazioni.

11. Modifica del canale di segnalazione o del soggetto destinato a ricevere le segnalazioni

Nell’ipotesi di successione nel ruolo di Autorizzato o Responsabile della gestione del Canale Interno di segnalazione, si prescrive che la figura uscente provveda con la massima diligenza ad istruire e formare l’incaricato subentrante, provvedendo alla solerte trasmissione della documentazione afferente ad eventuali indagini concluse, ancora in corso di svolgimento o in procinto di essere avviate.

Contestualmente a detta successione, il precedente Autorizzato o Responsabile redige un Report riepilogativo circa il proprio operato nell’ambito della gestione delle segnalazioni, consegnandone copia alla figura subentrante.

Nella ipotesi di sostituzione del software criptato il titolare del trattamento provvederà a nominare l’eventuale fornitore terzo di supporti telematici (software) per la gestione della segnalazione quale Responsabile del trattamento ai sensi dell’art. 28 del regolamento (UE) 2016/679 o dell’articolo 18 del decreto legislativo n. 51 del 2018.

12. Gestione della segnalazione

Il soggetto Responsabile del Canale di segnalazione darà un riscontro circa l’effettiva presa in carico della segnalazione all’autore, entro massimo sette giorni dalla ricezione della segnalazione. La fase di valutazione della segnalazione, invece, deve durare per un tempo ragionevole, e comunque prevedere un riscontro al segnalante non oltre tre mesi (a decorrere dai sette giorni previsti per l’avviso di presa in carico). All’esito dell’iter di verifica e valutazione della segnalazione dovranno essere assunte le necessarie determinazioni e dovrà essere fornito un riscontro al segnalante.

Il Responsabile del Canale Interno di Segnalazione è tenuto, al momento della presa in carico della segnalazione, a svolgere una prima valutazione in ordine alla tipologia di segnalazione ricevuta, alla categoria alla quale la stessa è riferibile, alle attività di indagine ed approfondimento che intende promuovere al fine di accertare eventuali responsabilità e ad accertare la veridicità o meno della segnalazione, alla documentazione che reputa necessario raccogliere nel corso dell’indagine interna, alle funzioni aziendali potenzialmente coinvolte nella fase d’indagine interna. Dette informazioni debbono confluire all’interno di un Report di valutazione e presa in carico della segnalazione. Analogamente, all’esito dell’iter di indagine, cosiddetto “seguito”, alla conclusione del processo di valutazione della segnalazione, il Responsabile ha l’onere di predisporre un Report di conclusione del processo di segnalazione, all’interno del quale è chiamato a riassumere le attività di approfondimento svolte, le azioni intraprese o meno dagli organi amministrativi, e ad indicare le determinazioni finali circa la valutazione della segnalazione oltre alle afferenti motivazioni.

Il Responsabile del Canale Interno, nel rispetto della riservatezza della persona segnalante, è tenuto a trasmettere senza ritardo il Report di conclusione del processo di segnalazione, cosiddetto “riscontro”, al Direttore Generale/Legale Rappresentante, affinché i medesimi assumano le necessarie determinazioni in relazione alla predisposizione degli eventuali interventi rimediali e correttivi, ovvero affinché il medesimo dia lo stimolo all’eventuale procedimento disciplinare. Si noti che, qualora detto soggetto versi in una condizione di conflitto di interesse, in quanto soggetto segnalato o, comunque, coinvolto nei fatti oggetto della segnalazione, il Responsabile del Canale interno procede ad inoltrare il Report, anziché al Direttore Generale/Legale Rappresentante, al Collegio dei Revisori. In ultima istanza, il Report può essere inoltrato al Consiglio Direttivo, per le inerenti determinazioni.

In caso di accessi od ispezioni dell’Ispettorato del Lavoro, anche in nome e per conto di ANAC, vengano garantiti massima collaborazione e libero accesso agli ispettori incaricati ai Canali di segnalazione, per l’esperimento dei necessari controlli.

13. La riservatezza della segnalazione

UNSIDER dispone che debba essere osservato il massimo riserbo circa il contenuto delle segnalazioni, oltre che in merito all’identità dell’autore. Le segnalazioni, invero, non possano essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse. È quindi compito del Responsabile del Canale Interno gestire la segnalazione adottando ogni necessaria misura atta a garantire una adeguata tutela della riservatezza dell’autore. Nell’ambito di un eventuale procedimento penale, l'identità della persona segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall’art. 329 del codice di procedura penale.

Nell'ambito del procedimento disciplinare interno che dovesse eventualmente essere instaurato in conseguenza della segnalazione, qualora la contestazione dell’addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa, l’identità della persona segnalante non può essere rivelata. Qualora, però, la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità. In tale ultima ipotesi, viene dato avviso all’autore della segnalazione, tramite comunicazione scritta, circa le ragioni sottese alla rivelazione dei dati riservati. Ciò viene fatto anche ogni qualvolta la rivelazione dell’identità del segnalante e delle informazioni contenute nella segnalazione siano indispensabili ai fini della difesa della persona coinvolta nel procedimento disciplinare.

14. Il rispetto della privacy

L’attività afferente alla gestione della segnalazione viene effettuata in conformità con le disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), nonché del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e del D.Lgs. 18 maggio 2018, n. 51.

I dati personali che non risultino strettamente necessari ai fini della gestione di una specifica segnalazione non devono essere raccolti e, se raccolti accidentalmente, devono essere cancellati immediatamente.

UNSIDER assume la funzione di Titolare del trattamento ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, in relazione ai dati raccolti nel corso del processo di segnalazione; e provvede quindi a fornire adeguate informazioni all’autore della segnalazione o a qualsivoglia altro soggetto coinvolto, nonché ad adottare misure a presidio del diritto alla riservatezza riconosciuti in capo agli stessi.

Le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell’esito finale della procedura di segnalazione (art. 14 del D.Lgs. 24/2023).

Il Responsabile del Canale interno di segnalazione conserva adeguatamente la documentazione inerente al processo di segnalazione su supporto informatico e/o cartaceo, in modo da garantirne la riservatezza e la protezione del diritto alla privacy di tutti i soggetti coinvolti; dove previsto verrà utilizzato il canale criptato per la raccolta di tutte le informazioni ricevute.

15. Tutela del segnalante

UNSIDER vieta ogni forma di comportamento ritorsivo nei confronti del segnalante.

Di seguito sono indicate talune fattispecie che, qualora siano riconducibili all'articolo 2, comma 1, lettera m), costituiscono ritorsioni:

  •  
  • la retrocessione di grado o la mancata promozione;
  • il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
  • la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
  • le note di merito negative o le referenze negative;
  • l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
  • la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
  • la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
  • la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
  • il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
  • i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
  • l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
  • la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
  • l'annullamento di una licenza o di un permesso;
  • la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

Ogni eventuale atto ritorsivo commesso all’interno della struttura organizzativa viene punito da UNSIDER con l’applicazione di una sanzione disciplinare nei confronti dell’autore dell’iniziativa, oltre ad essere reputato nullo e privo di qualsivoglia efficacia nel contesto del rapporto giuslavoristico intercorrente con il dipendente colpito (ad es. il segnalante ingiustamente demansionato verrà reintegrato senza ritardo nella propria posizione lavorativa).

Di più, a supporto della persona segnalante, è istituito presso ANAC un registro dei soggetti del Terzo settore adibiti a fornire sostegno ai cosiddetti whistleblower. L’elenco riporta soggetti convenzionati con l’Autorità Anticorruzione. Le misure di sostegno fornite dagli enti inseriti nell’elenco consistono in: informazioni, assistenza e consulenze a titolo gratuito sulle modalità di segnalazione e sulla protezione dalle ritorsioni offerta dalle disposizioni normative nazionali e da quelle dell’Unione europea, sui diritti della persona coinvolta, nonché sulle modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato.